Pubblicata integralmente dalla Figc la motivazione della sentenza della corte sportiva d’appello che ha dato ragione al Pisa nel “Caso Desogus” contro il Cittadella, punendo i padroni di casa con la sconfitta a tavolino.
Ecco il testo integrale:
Sul reclamo numero 0009/CSA/2024-2025, proposto dalla società Pisa Sporting Club S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B di cui al Com. Uff. n. 25 del 5.09.2024; nei confronti di Cittadella SRL unipersonale; visti tutti gli atti del giudizio ed i relativi allegati; relatore all’udienza del 25 settembre 2024, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo Attolico; uditi l’Avv. Mattia Grassani e l’Amministratore Delegato Dott. Giovanni Corrado per la reclamante e l’Avv. Laura Dal Zuffo per la società A.S. Cittadella S.r.l.. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO La società Pisa Sporting Club S.r.l. (“Pisa”) proponeva reclamo avverso la decisione (Com.Uff. n.25 del 5.9.24) con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, in relazione alla gara Cittadella/Pisa del 27.08.24, valevole per il campionato di serie B 2024-2025, aveva dichiarato la regolarità della medesima gara, omologando il risultato conseguito sul campo di 1-1, e, nel contempo, aveva inflitto al dirigente Federico Cerantola della società Cittadella S.r.l. unipersonale (“Cittadella”) un’ammonizione e un’ammenda di Euro 2.000,00 e alla Cittadella un’ammenda di Euro 10.000. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così, in estrema sintesi, motivava il provvedimento: “E’ pacifico che la Soc. Cittadella abbia contravvenuto alla Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio”, avendo aggiunto, dopo l’inizio della gara, il nome di un calciatore (Desogus) alla lista presentata all’arbitro prima dell’inizio della stessa. Ciònondimeno – aggiungeva il Giudice Sportivo – “tale violazione non è prevista dal tassativo elenco dell’art.10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le circostanze punite con la perdita della partita”.
Ad avviso del Giudice, quindi, “in assenza di specifica previsione normativa non è possibile adottare una sanzione per una condotta non specificatamente prevista, né tanto meno si può ricorrere all’analogia in forza del principio della c.d. legalità formale”, non avendo, peraltro, la condotta della Cittadella “influito sul regolare svolgimento” della gara né “impedito la regolare effettuazione” della stessa.
Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo dichiarava “la regolarità della gara de qua con il risultato conseguito sul campo” e riteneva “di dover sanzionare con l’ammonizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 il dirigente accompagnatore della Soc. Cittadella, Sig. Federico Cerantola, e inoltre di applicare alla Soc. Cittadella l’ammenda di Euro 10.000,00, ai sensi dell’art.11, lett. “C” Codice Giustizia Sportiva”. La reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva, dunque, l’annullamento e/o la revoca della decisione del Giudice Sportivo e conseguentemente che venisse inflitta alla Cittadella la sanzione della perdita della gara, attesa la posizione irregolare del calciatore Jacopo Desogus. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO A sostegno della propria richiesta, la reclamante deduceva sostanzialmente che il calciatore “non aveva titolo per partecipare alla gara, in quanto non inserito nell’unica distinta consegnata prima dell’inizio della partita” e ciò in violazione della norma di cui all’art.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Tale circostanza, ad avviso della difesa della Pisa, determinava, infatti, la violazione dell’art.10 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (C.G.S.) e l’applicazione della sanzione di cui al comma 6, lett.”a” della stessa norma che prevede la sanzione della perdita della gara. Si costituiva la Cittadella, chiedendo il rigetto del reclamo e, per l’effetto, la conferma del risultato conseguito sul campo. La parte convenuta osservava che, ai fini dell’applicazione della sanzione dell’anzidetto comma 6, lett.”a”, dell’art.10 C.G.S., per giurisprudenza costante, vale il principio secondo cui “non possono prendere parte alla competizione sportiva non avendone titolo – pena la perdita della partita – (solo n.d.r.) i giocatori non tesserati per la società che li impiega ovvero tesserati per diverso club e/o non aventi l’età richiesta dalla normativa sportiva e/o sprovvisti dell’idoneità sportiva” e che, tra le ipotesi indicate, “non è prevista la eventuale assenza all’interno dell’elenco iniziale del nominativo di un giocatore.” Secondo la difesa della Cittadella, peraltro, la condotta della società resistente non avrebbe” concretamente inciso sullo svolgimento dell’incontro, né impedito la regolare effettuazione dello stesso.” Alla riunione svoltasi, dinanzi a questa Corte il giorno 26 settembre 2024, comparivano l’Avv. Mattia Grassani, per la parte reclamante, e l’Avv. Laura Dal Zuffo, per la parte resistente, i quali, dopo aver nuovamente esposto le rispettive difese, concludevano in conformità. Era anche presente il Presidente della reclamante, Sig. Giovanni Corrado. Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione. L’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio sancisce che “i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara” e che “un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa”. Sul punto, per completezza vale soggiungere che, nella “Guida Pratica AIA”, allegata al medesimo regolamento, nella parte in cui tratta del valore da attribuire agli elenchi nominativi dei calciatori componenti delle squadre che devono essere presentati all’arbitro prima dell’inizio della gara, si legge testualmente che le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. Tanto evidentemente al fine di assicurare in termini certi, in un contesto di reciproca lealtà e trasparenza, identiche condizioni competitive alle due compagini. In altre parole, un giocatore che non sia stato inserito nell’elenco consegnato all’arbitro prima dell’inizio di una gara non potrà prendere parte alla stessa. Nel caso in esame, è pacifico che il calciatore Jacopo Desogus non sia stato inserito nella lista consegnata all’arbitro prima dell’inizio della partita, con la indiscutibile conseguenza che la società resistente ha violato l’anzidetta norma del citato Regolamento. La Corte, nell’esaminare il reclamo, deve, quindi, stabilire solo se la violazione di cui sopra rientri o meno tra quelle sanzionate dal comma 6 dell’art.10 del C.G.S. e, segnatamente, in quella prevista alla lett.”a”, che prevede la perdita della gara a danno della società che l’abbia commessa. Secondo quest’ultima norma, infatti, la sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che ” fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte”. Così perimetrata la divisata quaestio iuris, il Collegio ritiene che la res controversa sia agevolmente sussumibile nel perimetro operativo di cui alla richiamata disposizione sanzionatoria. E, invero, per quanto qui di più diretto interesse, viene in rilievo il contenuto precettivo della formulazione che impinge nella mancanza, in capo al calciatore Desogus, schierato a partita in corso, di un titolo giustificativo che ne legittimasse la partecipazione. Nella suddetta prospettiva, è infatti di tutta evidenza – come fatto palese dallo stesso chiaro valore semantico della disposizione in argomento – che la latitudine applicativa del suddetto principio sia da ricercare, per effetto della tecnica di normazione per FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO relationem privilegiata dal legislatore sportivo, nelle regole che governano l’ordinamento di settore onde individuare, nei singoli casi ivi disciplinati, se un calciatore possa legittimamente partecipare o meno alla singola competizione. E’, dunque, di tutta evidenza come, per i profili qui in rilievo, il precetto che integra, con dignità giuridica di norma speciale, il titolo di legittimazione a partecipare alla gara debba essere mutuato dal soprarichiamato articolo 3.3 del Regolamento del gioco del calcio che, in maniera inequivoca, fissa, in positivo, le condizioni richieste ai fini della partecipazione alla gara dei calciatori di riserva e finanche esplicita, in negativo, le conseguenze rinvenienti dalla mancanza delle suddette condizioni, chiarendo che in siffatte evenienze il calciatore non potrà partecipare alla gara. Orbene, non avendo il calciatore Desogus titolo alla stregua dell’ordinamento di settore a partecipare alla gara, s’impone, in ragione del chiaro valore semantico della previsione di cui al comma 6 dell’articolo 10, lettera a, la sanzione della perdita della gara. D’altro canto, anche una lettura sistemica della norma in commento conduce alle medesime conclusioni, atteso che la partecipazione alla competizione di un calciatore non legittimato interferisce, per definizione, sull’ordinario svolgimento della gara, alterandone la regolarità. Sulla questione, questo Collegio non ignora che, in altre circostanze, il Collegio di Garanzia del CONI e questa stessa Corte hanno stabilito che una mera irregolarità nella redazione della lista iniziale consegnata all’arbitro non possa essere sanzionata con la perdita della gara per la squadra responsabile, perché la norma di cui all’art.10 del C.G.S. non prevede una espressa sanzione in questa ipotesi. Si deve, però, precisare che, in tutte le fattispecie esaminate dagli altri Giudici, non è stato mai esaminato una caso come quello in esame e, cioè, che un giocatore, non presente nella lista iniziale presentata all’arbitro, sia poi andato in panchina e persino entrato in campo, caso questo che, come visto, è fatto oggetto di una diretta e speciale regolamentazione nella disciplina di settore. Nelle altre fattispecie, invero, l’irregolarità nella redazione della lista consisteva non già nel mancato inserimento del nominativo di un calciatore (poi entrato in campo), bensì, ad esempio, nell’aver indicato 23 nominativi anziché 22 (quindi, con tutti nominativi indicati, sebbene in eccesso). Anche la giurisprudenza citata dalla resistente, fatta salva la sintetica decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale della Campania, sembra, peraltro, avere ad oggetto una casistica ben diversa, rappresentata da un lato da errori materiali su nominativi aventi il medesimo cognome e dall’altro, nel caso della Corte Federale, dalla partecipazione di un calciatore in mancanza di tesseramento e della concreta impossibilità per la Corte di applicare la sanzione della perdita della gara per essere nel frattempo finito il campionato in questione. Di contro, il richiamato art.10, comma 6, lett.”a”, come già ricordato, prevede che la sanzione della perdita della gara venga comminata, per quel che qui interessa, nel caso in cui una società faccia partecipare ad una gara un calciatore che non abbia titolo a prendervi parte. A tal riguardo, non può essere qui condivisa la lettura privilegiata dalla parte convenuta, secondo cui l’espressione “non abbia titolo” debba essere circoscritta alle sole fattispecie in cui un giocatore non sia tesserato per la società che lo impiega ovvero tesserato per diverso club e/o non abbia l’età richiesta dalla normativa sportiva e/o sprovvisto dell’idoneità sportiva. Tale criterio selettivo non può, invero, evincersi, né sul piano letterale né su quello logico, dalla piana lettura della norma in argomento, deponendo viceversa il suo immediato significato nel senso di un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara. A questo proposito, il fatto che l’art.3.3 del giuoco del calcio preveda espressamente che un calciatore di riserva il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non possa partecipare alla stessa equivale senz’altro a dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo. In conclusione, è di tutta evidenza, che il calciatore Jacopo Desogus, non iscritto nella lista iniziale consegnata all’arbitro, non avesse titolo e, cioè, non fosse legittimato a partecipare alla gara come previsto dall’art.3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. La Corte ritiene anche le altre difese della resistente prive di fondamento. Sia gli artt. 61 comma 3 e 66 comma 3 delle NOIF della FIGC, sia le decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola 3 del giuoco del calcio, infatti, presuppongono che “le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro” e che tutte le persone che prendono posto in panchina FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO devono in ogni caso essere “ammesse”, evidentemente ai sensi della normativa vigente, elemento che in questo caso, come visto, risulta mancante ai sensi del richiamato art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Né è possibile sostenere che la Cittadella abbia commesso, come proposto dalla sua difesa, un mero errore materiale, trattandosi dell’inserimento in lista di un nominativo nuovo e nient’affatto confondibile con altri. Nessuna buona fede, infine, può essere riconosciuta alla Cittadella attesa la chiarezza della norma di cui all’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Infine, va ribadito che la disposizione di cui all’articolo 10 comma 6 del C.G.S. abbia, in ragione della sua natura di norma speciale, valenza auto applicativa senza che occorra dimostrare quanto previsto dal primo comma del medesimo art.10 C.G.S. secondo cui la sanzione della perdita della gara deve essere disposta nell’ipotesi in cui la società sia ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione. D’altro canto, e come sopra già evidenziato, il fatto che il calciatore Desogus sia entrato in campo rappresenta di per sè una circostanza che ha influito sul regolare sviluppo della gara o comunque ne ha impedito la regolare effettuazione. Il calciatore, invero, ha sicuramente partecipato al gioco, contribuendo alle sorti della squadra in cui milita e al risultato finale. Nel caso in esame, la Corte ritiene, dunque, che debba trovare applicazione, in danno della Cittadella, la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.10, comma 6, lett.”a”. Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla Pisa Sporting Club S.r.l. deve essere accolto con revoca della sanzione irrogata in prime cure, che andrà sostituita con quella della perdita della gara. P.Q.M. Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, applica alla società A.S. Cittadella S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone la comunicazione alle parti con Pec.