Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Pisa Sporting Club S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, I Sezione, presso la FIGC, n. 0009/CSA/2024-2025, pubblicata, in forma integrale, in data 2 ottobre 2024, con la quale è stato accolto il reclamo della società Pisa Sporting Club S.r.l. e, in riforma della decisione del Giudice Sportivo LNPB, di cui al C.U. n. 25 del 5 settembre 2024 (che aveva omologato il risultato di 1-1 della partita Cittadella – Pisa del 27 agosto 2024, così come conseguito sul campo, e irrogato, a carico del dirigente Federico Cerantola, le sanzioni dell’ammenda e dell’ammonizione e, a carico della società, la sanzione dell’ammenda, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 5, lett. a), e 11, comma 1, lett. c), CGS FIGC), è stata comminata, a carico della A.S. Cittadella S.r.l., ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, la sanzione della perdita della suddetta gara disputata contro il Pisa S.C. S.r.l.. con il punteggio di 0-3. La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.S. Cittadella S.r.l. – Pisa S.C. S.r.l., valevole per la terza giornata di andata del Campionato di Serie B, stagione sportiva 2024/2025, terminata con il punteggio di 1-1, in ordine all’impiego, da parte della Cittadella S.r.l., del giocatore Jacopo Desogus, asseritamente in posizione irregolare in quanto non inserito nella lista pre-gara. La ricorrente, A.S. Cittadella S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia: – nel merito, in via principale, di riformare la decisione impugnata per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, di confermare la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale LNPB, pubblicata con C.U. n. 25 del 5 settembre 2024, con il conseguente annullamento della sanzione della sconfitta “a tavolino” irrogata a suo carico ed il ripristino del risultato maturato sul campo nella partita per cui è causa; – nel merito, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata per le ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi.