Dopo la delibera del giudice sportivo è arrivata l’ufficialità per l’esclusione del Pro Piacenza dal campionato di Serie C. Numerose sono le motivazioni presentate dal giudice sportivo, alcune che superano il tragicomico, anche se non c’è niente da ridere. In mattinata lo stesso Pro Piacenza, assieme alla Lucchese e al Cuneo erano state nuovamente penalizzate. La classifica ora è destinata ad essere riscritta, considerando che le gare d’andata dei piacentini non hanno più valore.
PRO PIACENZA – Questo il comunicato del Giudice Sportivo: “In merito alla gara Cuneo-Pro Piacenza il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali OSSERVA
– che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all’arbitro una distinta di gara comprendente soltanto n. 8 calciatori;
– che la predetta distinta, all’esito di accertamenti d’ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazioni di tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella Mirko) risulta anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l’ottavo calciatore (a nome Picciarelli Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente, come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento di identità al momento della chiamata dell’arbitro;
– che l’arbitro, non avendo l’obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta, ma di accertarne unicamente l’identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la gara, con i prevedibili esiti;
– che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare l’inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l’essenza stessa della
competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara “farsesca” dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa per l’incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico),
abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.
RILEVA
* come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni:
– dell’art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento federale, di “comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”
– dell’art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, che dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”
– dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società”
– degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani di serie;
* che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti ufficiali e dalla verifica documentale presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega;
* che l’accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come “diretta” ai sensi dell’art. 4.1 del CGS, in quanto l’attività fraudolenta dei propri dirigenti era consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto, integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe comportato l’esclusione della società dal campionato di competenza;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
DELIBERA
1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell’art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall’art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di
“ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA”
3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila);
4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:
– a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati;
– a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara
fissata in calendario;
5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;
6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;
7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento“.
PENALIZZAZIONI – Questo invece il lungo comunicato per le penalizzazioni della mattinata: (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTI ROSARIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl), SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL – (nota n. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7753/673 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, i seguenti soggetti:
– Lamberti Rosario:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
– Matera Calcio Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), i quali hanno preliminarmente rappresentato che la società deferita, giusta provvedimento del Giudice Sportivo, in data 14 febbraio 2019 è stata esclusa dal campionato di Lega Pro. Tale circostanza, tuttavia, non esclude l’interesse all’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente procedimento,
essendo la società tuttora attiva.
Hanno pertanto, richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
– per Lamberti Rosario: inibizione di mesi 6 (sei);
– per la società Matera: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva.
Non è comparso in giudizio alcuno dei soggetti deferiti.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale Federale prende atto dell’avvenuta esclusione della società, giusta comunicato n. 187/DIV del 14 febbraio 2019 del Giudice Sportivo di Lega Pro. Al riguardo si ritiene che, come evidenziato dalla Procura, sussista comunque l’interesse alla definizione del presente procedimento, non essendo intervenuta alcuna revoca dell’affiliazione nei confronti della società deferita e essendo tuttora potenzialmente impugnabile il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo innanzi al competente organo di secondo grado. Nel merito i deferimenti appaiono fondati giacché è cartolarmente provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto
all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17 gennaio 2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata
giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2019.
Va ricordato, per puro scrupolo, che con la predetta decisione la corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato ufficiale FIGC n. 59 del 30 agosto 2018, aveva indicato, per le sole società ricorrenti, fra cui anche il Matera, di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.
Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita e, pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva”.
Con riferimento ai punti di penalizzazione, il Collegio ritiene di applicare la predetta sanzione pur in presenza del provvedimento di esclusione dal campionato di Lega Pro della società deferita, in ragione della sua potenziale impugnabilità innanzi all’organo di giustizia sportiva di secondo
grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga
le seguenti sanzioni:
– Lamberti Rosario: mesi 6 (sei) di inibizione;
– società Matera Calcio Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso
in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed € 350.500,00
(trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.
(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 7745/672 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7745/672 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, i seguenti soggetti:
– Becchio Oscar:
a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 gennaio 2019 è stato depositato un documento “fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del TUB. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva;
– AC Cuneo 1905 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 gennaio 2019 è stato depositato un documento “fideiussione a garanzia di obbligazioni” il cui testo non risulta conforme al modello tipo, emesso dalla società Real Alquiler che non risulta iscritta né all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, né all’Albo IVASS, né all’Albo di cui all’art. 106 del TUB.
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
Sono pervenute nei termini due distinte memorie difensive a firma degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Michele Cozzone in rappresentanza dei deferiti. Nelle memorie, sostanzialmente identiche, i legali hanno in primo luogo evidenziato la non ascrivibilità in capo al Becchio e, conseguentemente all’AC Cuneo 1905 Srl, della violazione contestata nell’atto di deferimento, sul presupposto che il Becchio non avesse la legale
rappresentanza della società alla scadenza del termine stabilito per gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale della FIGC in quanto inibito per mesi 4 e dieci giorni, giusta Comunicato Ufficiale n. 34/TFN del 31 ottobre 2018, venendo a mancare, quindi, la necessaria immedesimazione organica fra Dirigente e società. Hanno, poi, sostenuto la piena legittimità dell’operato dei propri assistiti che, alla data del 17 gennaio 2019, hanno depositato la garanzia fideiussoria richiesta, adempiendo, in tal modo, agli obblighi imposti dalla normativa federale; in relazione a quanto sostenuto nell’atto di deferimento, alcuna prova sarebbe stata fornita dalla Procura Federale in ordine al procedimento di verifica attivato dalla Lega Pro per la validità della
fideiussione, adempimento che non spetterebbe alla società deferita.
Il dibattimento
All’udienza del 15 febbraio i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis) hanno replicato all’eccezione formulata dalla difesa in ordine alla supposta improcedibilità del deferimento nei confronti del sig. Oscar Becchio, sottolineando che l’inibizione vale solo per l’ordinamento settoriale sportivo; nel caso di specie il Becchio era l’unico soggetto all’interno della società in grado di poter effettuare tale operazione finanziaria, atteso che, fra i poteri dei procuratori speciali, come da visura della camera di commercio relativa all’organigramma societario, non figura la possibilità di accettare fideiussioni a garanzia delle obbligazioni societarie.
Hanno, inoltre, richiesto le seguenti sanzioni:
– per la società AC Cuneo 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi CU richiamato nell’atto di deferimento);
– per Becchio Oscar: 6 (sei) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per effetto della recidiva come sopra indicato.
Gli Avv.ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, in rappresentanza della difesa, ed alla presenza del Dott. Becchio Oscar e del Procuratore speciale della società deferita, Dott. La Manna, hanno ribadito l’eccezione di improcedibilità, richiamando il precedente giurisprudenziale aventi ad oggetto fatti analoghi riguardanti la società del Lanciano.
A seguito, poi, dell’ulteriore obiezione formulata dal rappresentante della Procura Federale in ordine alla circostanza che la società è stata comunque chiamata in causa per responsabilità propria, hanno replicato sostenendo la non applicabilità, nel caso di specie dell’art. 10, comma
3 del CGS FIGC e, conseguentemente della disciplina tipica della responsabilità propria.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che oggetto del presente procedimento è la mancata sostituzione della garanzia fideiussoria, rilasciata a suo tempo dalla Finworld, entro il termine perentorio previsto, con una garanzia avente tutti i requisiti previsti dal Comunicato Ufficiale FIGC del 24 maggio 2018.
Alcun rilievo, pertanto, può avere, ai fini del presente procedimento la circostanza relativa alla presentazione della garanzia in data 17 gennaio 2019 presso gli uffici della Lega di una fideiussione prestata da un soggetto non idoneo in quanto non iscritto ad alcuno degli albi indicati nel predetto comunicato.
Al riguardo le difese si sono limitate a contestare l’assenza di prova relativamente all’attività istruttoria posta in essere dalla Lega, la cui affermazione, tuttavia, non viene in alcun modo smentita; né si ritiene che non sia obbligo della società richiedente procedere alla verifica, prima di addivenire ad una siffatta obbligazione, circa il possesso di tutti i requisiti richiesti in capo al contraente/garante, in quanto, in caso contrario, l’onere imposto dal comunicato federale avrebbe un carattere meramente formale e non già sostanziale.
Paradossalmente, aderendo alla tesi difensiva, le società potrebbero presentare in tempo utile qualunque documento potenzialmente idoneo ad assicurare formalmente il rispetto dell’obbligo in questione, senza preoccuparsi se il soggetto garante abbia i requisiti legali per poter ottemperare alle obbligo di garanzia.
Ciò sarebbe sufficiente ad evitare le sanzioni previste dall’ordinamento sportivo in quanto tutta l’attività di verifica dovrebbe essere intestata in capo alla Lega. Tale assunto non convince, in quanto la condotta esigibile in capo alle società affiliate ed ai suoi tesserati deve essere in linea con gli scopi perseguiti dall’ordinamento sportivo di appartenenza e, pertanto, avrebbe dovuto essere onere dell’odierno deferito, verificare, se il garante fosse in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento.
Con riferimento all’eccezione di improcedibilità del deferimento formulata dalla difesa dei deferiti, il collegio ritiene che sia priva di pregio.
In disparte la considerazione che l’eventuale accoglimento della stessa non avrebbe escluso la responsabilità propria per la quale è chiamata a rispondere la società, è opportuno sottolineare che oggetto del presente deferimento è la mancata sostituzione della garanzia fideiussoria prestata da Finworld con un’altra ritenuta idonea.
Nel caso di specie, pertanto, la contestazione formulata ha ad oggetto un inadempimento che non poteva che essere richiesto ed ottemperato dall’unico soggetto che ha la rappresentanza legale dell’ente, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che,
come è noto, ha efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo.
Del tutto inconferente, pertanto, è il riferimento alla decisione della Corte federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale 120/CFA del 10 maggio 2016 liddove veniva contestato il mancato deposito di un documento presso gli organi federali nei termini imposti dalla normativa federale (incombente che avrebbe comportato il materiale svolgimento di attività in seno alla FIGC) e non già il mancato corretto adempimento di un obbligo sussistente in capo alla società, avente ad oggetto la stipula di un obbligazione avente efficacia non certamente limitata all’ordinamento sportivo e che non può che essere posta in essere dal soggetto avente la rappresentanza legale dell’ente.
D’altronde, tale principio è ricavabile dalla stessa pronuncia sopra indicata allorquando il giudice di secondo grado afferma che: “…la norma di cui all’art. 22, comma 8, CGS, così recita: «I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti
di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione». Nella medesima direzione, l’art. 19, comma 1, lett. h), ribadisce che l’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC comporta l’impossibilità di ricoprire cariche federali e di rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro e, precisa il successivo comma 2, comporta «in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA». Se ne ricava, in modo chiaro ed inequivoco, che il dirigente inibito non può svolgere attività tecnico-sportiva e, comunque, rappresentare la società in ambito federale: non poteva, in altri termini, l’amministratore unico all’epoca dei fatti contestati con il primo deferimento,
rappresentare la società innanzi alla FIGC ed ai suoi organi o organismi delegati e non poteva, quindi, attestare l’avvenuto versamento delle ritenute di cui trattasi. In tal senso, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza sportiva esofederale. Il TNAS, infatti, con lodo del 16 aprile 2012, ha ritenuto che «in costanza di inibizione, gli oneri previsti dall’art. 85 in esame non possano essere adempiuti dall’inibito e siano trasferiti in capo al facente funzioni, e che pertanto gli eventuali inadempimenti siano imputabili solo a tale soggetto». «In tal senso depone», prosegue il TNAS, «l’art. 19, lett. h del CGS, che nel riferirsi alle inibizioni, statuisce “il divieto a svolgere ogni attività in seno alla FIGC … e a rappresentare le società nell’ambito federale”, affermando
inoltre, nel comma 8, che gli inibiti “possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società” (Corte Federale d’Appello Comunicato Ufficiale 120/CFA del 10 maggio 2016).
Non vi è dubbio, pertanto, che il Becchio, sebbene inibito per l’ordinamento federale, abbia conservato la rappresentanza legale della società al di fuori dell’ambito federale e, pertanto, anche alla luce della visura della Camera di commercio, risulta essere l’unico soggetto che avrebbe potuto stipulare una garanzia fideiussoria conforme ai parametri di legge e previsti dalla disciplina federale violata, né risulta aver delegato espressamente alcun soggetto a curare l’adempimento in questione. Ne deriva che è cartolarmente provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al
momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17 gennaio 2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n.62 del 7 gennaio 2019.
Va ricordato, per puro scrupolo, che con la predetta decisione la corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato ufficiale FIGC n.59 del 30 agosto 2018, aveva indicato, per le sole società ricorrenti, fra cui anche la società AC Cuneo 1905 Srl, di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale.
Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita, se non, appunto, la circostanza sopra evidenziata che, tuttavia, non appare sufficiente ad escludere l’inadempimento formale e sostanziale indicato nel comunicato in questione e,
pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione del precedente richiamato nell’atto di deferimento.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga
le seguenti sanzioni:
– Becchio Oscar: mesi 6 (sei) e giorni 15 (quindici) di inibizione;
– società AC Cuneo 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 (trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.
(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANNELLA MAURIZIO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Pro Piacenza 1919 Srl), SOCIETÀ AS PRO PIACENZA 1919 SRL – (nota n. 7773/671 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7773/671 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, i seguenti soggetti:
– Pannella Maurizio:
Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio
2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
– AS Pro Piacenza 1919 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Pannella Maurizio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Pro Piacenza 1919 Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 15 febbraio si sono costituiti per i deferiti l’Avv. Eduardo Chiacchio, l’Avv. Michele Cozzone e l’Avv. Monica Fiorillo. È comparso altresì il Presidente della società Pannella Maurizio. Preliminarmente i predetti legali hanno chiesto la sospensione del presente procedimento
disciplinare in quanto hanno rappresentato che presso la Procura Federale è incardinato un ulteriore procedimento disciplinare, numerato al 711/PF, avente ad oggetto il deposito di una fideiussione rilasciata alla società Pro Piacenza, odierna deferita. Al riguardo le difese dei deferiti hanno rilevato che la predetta fideiussione, che risulta essere stata depositata in Lega Pro in data 18 gennaio 2019, non è allegata agli atti del presente procedimento, ribandendo la necessità di sospendere il procedimento.
Relativamente al profilo temporale, l’Avv. Fiorillo ha, poi, precisato che la fideiussione bancaria, rilasciata da una banca inglese, reca la data del 18.1.2019. La difesa ha depositato copia della fideiussione rilasciata alla società sopra illustrata I rappresentanti della Procura Federale (Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), si sono opposti alla richiesta di sospensione, sottolineando che oggetto del deferimento è la mancata presentazione della garanzia richiesta, in sostituzione di quella precedente, nei termini perentori previsti; per questo motivo la fideiussione, tardivamente presentata, non è stata inserita nel fascicolo dell’odierno giudizio. Hanno sostenuto, pertanto, la sostanziale diversità del procedimento n. 771/PF rispetto all’attuale motivo del contendere. Nel merito si sono riportati alle considerazioni formulate nell’atto di deferimento ed hanno richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
– per Pannella Maurizio, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei);
– per la società AS Pro Piacenza 1919 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva in ragione di analoghe violazioni già accertate (vedasi CU richiamato nell’atto di deferimento).
L’Avv. Cozzone, in rappresentanza della difesa, ha evidenziato l’inconferenza del riferimento operato dalla Procura Federale al Sistema della Licenze Nazionali in quanto il parametro di riferimento per l’applicazione delle sanzioni di cui si discute è il Comunicato Ufficiale n. 59 del Commissario Straordinario FIGC del 30 agosto 2018.
Il rappresentante della Procura Federale ha replicato evidenziando che il comunicato n. 59 più volte citato fa chiaro ed espresso riferimento ai precedenti comunicati aventi ad oggetto il rilascio delle Licenze Nazionali.
I motivi della decisione
Preliminarmente il Tribunale ritiene di non accogliere la richiesta di sospensione del procedimento avanzata in udienza dal collegio di difesa dei deferiti.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che oggetto del presente procedimento è la mancata presentazione della garanzia fideiussoria, in sostituzione di quella rilasciata a suo tempo dalla Finworld, entro il termine perentorio previsto. Alcun rilievo, pertanto, può avere, ai fini del presente procedimento la circostanza relativa alla presentazione della garanzia in data 18 gennaio 2019 presso gli uffici della Lega. A tal riguardo, poi, si evidenzia che, la copia della garanzia fideiussoria depositata in udienza riporta chiaramente la data del 18 gennaio 2019 sia nell’intestazione della stessa, sia nella parte finale, liddove è riportata la firma del Notary public”, né è stata fornita alcuna prova circa l’avvenuto tempestivo deposito dell’originale della garanzia fideiussoria stessa presso gli uffici della Lega, così come richiesto dal comunicato federale 59 del 30 agosto 2018 che, con riferimento alle modalità di presentazione della garanzia sostitutiva, richiama espressamente quelle previste dai comunicati 49 e 50 del 24 maggio 2018. Nel merito il deferimento appare fondato giacché è cartolarmente provato che la società e, per essa l’odierno deferito, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari, il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 17 gennaio 2019 per effetto del comando giudiziale imposto dalla decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2019. Va ricordato, per puro scrupolo, che con la predetta decisione la corte Federale d’Appello, nel ritenere legittimo il Comunicato ufficiale FIGC n.59 del 30 agosto 2018, aveva indicato, per le sole società ricorrenti, fra cui anche la AS Pro Piacenza 1919 Srl, di procedere alla sostituzione della garanzia rilasciata dalla Finworld entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’irrogazione delle sanzioni originariamente previste dal Comunicato Ufficiale. Al riguardo alcuna idonea giustificazione in relazione alle evidenziate inadempienze è stata fornita, se non, appunto, la circostanza sopra evidenziata che, tuttavia, non appare sufficiente
ad escludere l’inadempimento formale e sostanziale indicato nel comunicato in questione; pertanto il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione del precedente richiamato nell’atto di deferimento.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l’effetto irroga
le seguenti sanzioni:
– Pannella Maurizio: mesi 6 (sei) di inibizione;
– società AS Pro Piacenza 1919 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00 (trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.
(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OTTAVIANI UMBERTO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 28.12.2018), BINI CARLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl sino al 28.12.2018), SOCIETÀ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL – (nota n. 7890/674 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale con atto di deferimento prot. 7890/674 pf18-19 GP/GC/blp del 31.1.2019, i seguenti soggetti:
– Ottaviani Umberto (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 28.12.2018), Bini Carlo (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl sino al 28.12.2018), Per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG
Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
– AS Lucchese Libertas 1905 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl dal 28/12/2018 e dal sig. Bini Carlo Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società AS Lucchese Libertas 1905 Srl sino al 28/12/2018, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld Spa in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da
un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018;
c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.
Le memorie difensive
È pervenuta nei termini memoria difensiva a firma dell’Avv. Salvatore Civale in rappresentanza dei deferiti. La difesa ha evidenziato che nel mese di settembre 2018 la società prendeva contatti con alcuni broker per procedere alla sostituzione della fideiussione già depositata all’atto dell’iscrizione, conferendo mandato, in data 26 settembre 2018, alla AS Brokers Srl, con sede in Spoleto (PG) affinché stipulasse per proprio conto una polizza fideiussoria con la società Fidimed, specificando, nella documentazione all’uopo sottoscritta, i requisiti previsti dalla normativa sulle licenze nazionali e provvedendo al pagamento del premio pari ad € 23.000,00 (ventitremila/00). Tuttavia, in data 28 settembre, a totale insaputa dei dirigenti della Lucchese, la AS Brokers Srl inoltrava alla Lega Pro comunicazione a mezzo posta elettronica certificata recante in allegato una bozza di polizza diversa rispetto a quella concordata rilasciata dalla società ungherese CIG Pannonia.
Successivamente gli originali della polizza stipulata venivano depositati presso gli uffici della Lega competenti.
Ha evidenziato che, ad ogni buon conto, la sostituzione della fideiussione è intervenuta abbondantemente entro il termine ultimo determinato dalla parte motiva della sentenza dell’Ecc.ma Corte Federale d’Appello, vale a dire il 17 gennaio 2019.
Con riferimento, poi, alla supposta mancata connotazione del rating conforme ai requisiti previsti dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018 , la difesa ha presentato certificazione della società Involva del Gruppo Tecnoinvestimenti, agenzia globale di rating, relativa al Rating CIG Pannonia individuando per CIG Pannonia, nella scala di valori da 7 ad 1, Rating pari ad 1 che indicherebbe la massima affidabilità ed è equivalente al Rating AAA secondo gli standard Fitch e Standard & Poor’s ed al Rating Aaa secondo lo standard Moody’s, quindi ben al di sopra del valore richiesto.
Ha posto in evidenza che la Rating Equivalence della “HOUSE of LORD – EU Comittee” sancisce l’equivalenza tra la scala di Valori Standard e Poor’s, Moody’s, Fitch e Ribes. Ha argomentato in ordine all’indice di solvibilità della società CIG Pannonia che sarebbe è pari a 2,6 e supera del 120% il valore minimo richiesto, concludendo, pertanto, che la società Assicurativa Cig Pannonia risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa federale, per come accertato da una Agenzia Globale di rating, quale Innolva,
Alla memoria difensiva, poi, è stato allegato anche il parere del Professor Arturo Patarnello, del Dipartimento delle Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Bicocca di Milano, che ha confermato l’idoneità del documento depositato. Ad ulteriore sostegno della
coerenza della polizza fideiussoria depositata dalla Lucchese ha sottolineato che il Consiglio Federale F.I.G.C., nella delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.20/A del 19 Luglio 2016, ha provveduto a riformare la decisione di esclusione dal campionato per la stagione 2016/2017 della società Robur Siena, riconoscendo in capo alla Polizza Fidejussoria CIG Pannonia la sussistenza dei requisiti previsti dai regolamenti.
Nel merito ha, poi, evidenziato che non può essere contestata l’omessa sostituzione della polizza fideiussoria così come prevista e sanzionata dal C.U. 59 del 30 agosto 2018 in combinato disposto con la sentenza della CFA di cui al C.U. 62 del 7 gennaio 2019, giacché la fideiussione rilasciata da Finworld spa è stata sostituita sin dal 28 Settembre 2018 o al più tardi dalla data del 17 ottobre 2018 con la polizza rilasciata dalla società CIG Pannonia. Dalla documentazione in atti, poi, emergerebbe chiaramente come la copertura della polizza decorra, inequivocabilmente, dal 28 Settembre 2018
Ha concluso per l’assoluzione dei propri assistiti.
Il dibattimento
All’udienza del 15 febbraio i rappresentanti della Procura Federale (Dott. Luca Scarpa, Dott. Mauro De Dominicis), si sono riportati all’atto di deferimento e hanno richiesto le seguenti sanzioni:
– per la società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) di ammenda, a cui deve aggiungersi € 500,00 (Euro cinquecento/00) per la recidiva in ragione
di analoghe violazioni già accertate (vedasi CU richiamato nell’atto di deferimento);
– per Ottaviani Umberto 6 (sei) mesi di inibizione;
– per Bini Carlo: 6 (sei) mesi di inibizione.
L’Avv. Civale ha ribadito quanto esposto nella memoria difensiva in ordine al rispetto del termine e sulla mancanza di prova in ordine all’assenza dei requisiti in ordine alla società emittente.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato nei termini che seguono.
In virtù del principio della “ragione più liquida” il collegio ritiene ininfluente ai fini della decisione in questione, ogni giudizio in merito all’idoneità della polizza presentata dalla società deferita, in merito alla quale, fra l’altro, agli atti depositati risulterebbe essere pendente una richiesta di
parere formulata alla Covisoc da parte della stessa società in data 17 gennaio 2019 e di cui non si conosce l’esito.
Tale motivo, infatti, risulta assorbito da quello relativo al mancato deposito della garanzia fideiussoria nei termini perentori del 28 settembre 2018, previsti dal Comunicato ufficiale FIGC n. 59 del 30 agosto 2018.
Infatti risulta cartolarmente provato che la società e, per essa l’amministratore p.t. Bini Carlo, in carica al momento della commissione degli illeciti, non ha proceduto all’adempimento imposto dalla normativa federale, posto a presidio della solidità finanziaria dei sodalizi societari,il cui termine, per la società deferita, era stato fissato al 28 settembre 2018.
A nulla può valere la circostanza che la garanzia fideiussoria sia stata stipulata con decorrenza 28 settembre 2018 atteso che, ai fini sanzionatorio-disciplinari rileva il mancato tempestivo deposito nei termini sopra indicati avvenuto, invece, in data 17 ottobre 2018. Né può invocarsi il più favorevole termine del 19 gennaio 2019, giacché tale termine è stato concesso esclusivamente alle società ricorrenti avverso il provvedimento commissariale sopra indicato, come espressamente indicato nel dispositivo della decisione della Corte Federale d’Appello pubblicata giusta Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 gennaio 2019. Ritiene il collegio, pertanto, che alla società Lucchese non ricorrente non possano estendersi gli effetti del giudicato formale derivanti dalla pronuncia in questione. Al riguardo, alcuna idonea giustificazione in relazione all’evidenziata inadempienza è stata fornita, non potendo essere riconosciuta una valida esimente il mancato rispetto degli accordi intercorsi fra la società ed il broker, non avendo adempiuto, alla data del 28 settembre 2018, all’incombente espressamente richiesto a pena di attivazione del procedimento sanzionatorio. Il Collegio ritiene di aderire pienamente alle richieste formulate dal Procuratore Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della cd “recidiva” in ragione del precedente
richiamato nell’atto di deferimento, escludendo, tuttavia, la responsabilità di Ottaviani Umberto, subentrato nella carica di amministratore unico e legale rappresentante in data 28 dicembre 2018, allorquando l’inadempimento si era già ampiamente perpetrato.
Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile, infatti, appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento,
irroga le seguenti sanzioni:
– Bini Carlo: mesi 6 (sei) di inibizione;
– società AS Lucchese Libertas 1905 Srl: 8 (otto) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 350.500,00
(trecentocinquantamilacinquecento/00) di ammenda.
Rigetta la richiesta formulata nei confronti di Ottaviani Umberto.